Entro il prossimo 31 maggio le farmacie devono provvedere alla dichiarazione “Fgas-2018”, ovvero alla dichiarazione sulle emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente.
La norma, infatti, prevede che – come ricorda Federfarma in una circolare – “entro il 31 maggio di ogni anno, i proprietari di apparecchi fissi di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, impianti fissi di protezione antincendio (quindi non le bombole perché non sono fisse) contenenti 3 o più chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra, devono comunicare, esclusivamente per via telematica, registrandosi al sito www.sinanet.isprambiente.it/it, entrando nell’apposita sezione “Dichiarazione F-Gas”, le informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente. La dichiarazione F-Gas va presentata ogni anno, entro il 31 maggio, anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature. Non si tratta quindi di aggiornare la dichiarazione trasmessa l’anno precedente, ma di compilarne una nuova.
I Cfc (clorofluorocarburi), gli Halon e gli Hcfc (idroclorofluorocarburi) e quindi anche R-22, pur essendo gas fluorurati ad effetto serra, non sono considerati ai fini della dichiarazione. L’uso di queste famiglie di sostanze è disciplinato dal Protocollo di Montreal che ha previsto la loro graduale eliminazione in quanto lesive dello strato di ozono stratosferico. Ciò significa che le apparecchiature fisse con carica circolante costituita esclusivamente da R-22 (o da altri Hcfc o da Cfc o da Halon) non devono essere considerate ai fini della dichiarazione.
Sono tenute alla dichiarazione anche le farmacie che successivamente al termine di presentazione della dichiarazione dello scorso anno (maggio 2017) hanno installato apparecchi con le caratteristiche sopra indicate ed anche le farmacie che nel 2017 pur essendo già in possesso di tali apparecchi non hanno proceduto alla dichiarazione per qualsiasi motivo.
La norma, infatti, prevede che – come ricorda Federfarma in una circolare – “entro il 31 maggio di ogni anno, i proprietari di apparecchi fissi di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, impianti fissi di protezione antincendio (quindi non le bombole perché non sono fisse) contenenti 3 o più chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra, devono comunicare, esclusivamente per via telematica, registrandosi al sito www.sinanet.isprambiente.it/it, entrando nell’apposita sezione “Dichiarazione F-Gas”, le informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente. La dichiarazione F-Gas va presentata ogni anno, entro il 31 maggio, anche in assenza di modifiche o interventi sulle apparecchiature. Non si tratta quindi di aggiornare la dichiarazione trasmessa l’anno precedente, ma di compilarne una nuova.
I Cfc (clorofluorocarburi), gli Halon e gli Hcfc (idroclorofluorocarburi) e quindi anche R-22, pur essendo gas fluorurati ad effetto serra, non sono considerati ai fini della dichiarazione. L’uso di queste famiglie di sostanze è disciplinato dal Protocollo di Montreal che ha previsto la loro graduale eliminazione in quanto lesive dello strato di ozono stratosferico. Ciò significa che le apparecchiature fisse con carica circolante costituita esclusivamente da R-22 (o da altri Hcfc o da Cfc o da Halon) non devono essere considerate ai fini della dichiarazione.
Sono tenute alla dichiarazione anche le farmacie che successivamente al termine di presentazione della dichiarazione dello scorso anno (maggio 2017) hanno installato apparecchi con le caratteristiche sopra indicate ed anche le farmacie che nel 2017 pur essendo già in possesso di tali apparecchi non hanno proceduto alla dichiarazione per qualsiasi motivo.
http://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=17092&titolo=Gas-fluorurati-dichiarazione-entro-il-31-maggio-Ecco-cosa