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Ddl concorrenza, Federfarma invia la circolare che chiarisce la posizione del Cds

Scritto da CYBERMED NEWS
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Una lettura analitica delle norme della legge 124/17, finalizzata a fornire agli associati il botta e risposta tra il ministero della Salute e il Consiglio di Stato su 5 punti fondamentali. E’ il contenuto della circolare predisposta da Federfarma e diramata alle unioni regionali e associazione provinciali, con l’obiettivo di chiarire tutti gli aspetti in merito alla corretta interpretazione delle modifiche recentemente apportate dalla legge 124/2017 alla legge 362/1991 concernente il settore farmaceutico.


Rimandando alla circolare la lettura approfondita, eccone una sintesi per punti:
    • La titolarità della farmacia è aperta a tutte le tipologie di società di capitali?

    • I farmacisti vincitori in forma associata al concorso straordinario, possono costituire una società di capitali?
      Secondo il Ministero tale possibilità non sembra preclusa, ferma restando la necessità di chiarire se sia possibile consentire, decorsi i tre anni di obbligatoria gestione associata, l’inclusione di altri soggetti.

    • Le società di persone possono essere costituite, da soci non farmacisti?
      “Dall’analisi del dettato normativo non sembrano esservi dubbi in merito alla possibilità di partecipazione alle società di persone anche da parte di soggetti non farmacisti”. Tuttavia, il CdS precisa che tale interpretazione presuppone “il rispetto di una netta separazione tra la direzione della farmacia, che per legge deve ora essere attribuita ad un farmacista (anche non socio), e la gestione economica della stessa, che può spettare anche ad una società in quanto titolare.

  • Incompatibilità:

    Attività medica: In merito all’art. 7, il CdS, dissentendo in parte con quanto rileva il Ministero, ritiene che fa scattare l’incompatibilità con la qualifica di socio anche la sola iscrizione all’albo dei medici, a prescindere dall’effettivo esercizio della professione medica.

    Carica di socio, titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia: l’incompatibilità da parte del titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia deve essere estesa a qualsiasi forma di partecipazione alle società di farmacia, senza alcuna limitazione o esclusione, vale a dire anche nel caso in cui la partecipazione si sostanzi in un mero versamento di capitale senza l’acquisizione di un ruolo decisionale nella società.

    Carica di socio e rapporto di lavoro pubblico o privato: nel raggio d’azione dell’incompatibilità in esame, oltre ai rapporti di lavoro subordinato, che già nei loro caratteri essenziali presentano quelli della continuità, rientrano anche quelle prestazioni che, sebbene autonome, vengono effettuate con una regolarità tale da risultare assorbenti.

    Concorso ordinario e straordinario:  secondo il Cds non ci sarebbero motivi per escludere l’applicazione del regime di incompatibilità alle società di farmacisti vincitori di concorso straordinario, rilevando che, del resto, le disposizioni richiamate non distinguono tra farmacie acquisite a seguito di concorso ordinario e farmacie acquisite con concorso straordinario.

http://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=16193&titolo=Ddl-concorrenza,-Federfarma-invia-la-circolare-che-chiarisce


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