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POLITICA SANITARIA

Capitali e concorrenza, il Cds risponde ai quesiti del ministero

Written by CYBERMED NEWS
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Nell’adunanza della Commissione Speciale del 22 dicembre 2017, Il Consiglio di Stato, ha espresso un parere su richiesta del ministero della Salute, in merito all’interpretazione della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza".
Nel dettaglio, l’ufficio legislativo ministeriale ha posto una serie di quesiti. Tra questi, ci si chiede «se, nel prevedere la titolarità dell’esercizio di una farmacia anche in capo alle società di capitali, il legislatore abbia inteso fare riferimento a tutte le tipologie di società di capitali».  In merito alle società di capitale, è stata condivisa l’interpretazione del ministero: la legge sulla Concorrenza consente la proprietà a qualsiasi tipologia di società. In secondo luogo, è stato domandato «se i farmacisti risultati vincitori in forma associata al concorso straordinario, possano costituire una società di capitali, ai sensi del novellato articolo 7 della legge n. 362 del 1991» e se questa «possa riguardare sia farmacie acquisite a seguito di concorso ordinario, sia farmacie acquisite a seguito di concorso straordinario». La risposta è stata sì, e possono farlo anche prima della scadenza dei tre anni nei quali per legge devono gestire la farmacia in forma associata. Sino alla fine del triennio, tuttavia, possono partecipare alla società di capitale i soli componenti dell'associazione, cioè non è consentito l'ingresso di nuovi soci (farmacisti o no). Un terzo tema toccato è proprio quello dei non farmacisti: è stato chiesto in particolare «se anche le società di persone possano essere costituite, ai sensi del novellato articolo 7 della legge n. 362 del 1991, da soci non farmacisti». Anche qui la risposta è stata affermativa, a patto tuttavia che venga posta una netta separazione tra la direzione della farmacia, che per legge deve ora essere attribuita ad un farmacista anche non socio e la gestione economica della stessa. Altra questione, quella che riguarda i non farmacisti, secondo la Commissione «dall’analisi del dettato normativo non sembrano esservi dubbi in merito alla possibilità di partecipazione alle società di persone anche da parte di soggetti non farmacisti». Sul tema dell’incompatibilità della professione medica, nonostante i dubbi interpretativi è stato sottolineato che «si ritiene preferibile, nonché più facilmente attuabile, la soluzione che amplia l’ambito di applicazione della detta incompatibilità a qualunque medico, sia che eserciti la professione sia che non eserciti e sia solo iscritto all’albo professionale».
 
http://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=16148&titolo=Capitali-e-concorrenza,-il-Cds-risponde-ai-quesiti-del-minis

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