Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento che individua i 155 studi di settore cui è consentito, per l’anno 2017, l’accesso al “regime premiale”. Il provvedimento conferma i criteri di accesso definiti per l’anno 2016. Il “regime premiale” è arrivato al settimo, ed ultimo, anno di applicazione e le farmacie che dichiarano fedelmente i dati degli studi di settore e che risultano “congrui” - anche per effetto di adeguamento - e “coerenti” alle risultanze dei medesimi potranno accedere al esso anche per l’anno 2017. Per il prossimo anno troveranno applicazione gli indici sintetici di affidabilità (Isa).
Federfarma - in una circolare - ha ricordato che sono stati previsti, nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarano, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi medesimi (c.d. “contribuenti congrui”): l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento da parte degli uffici finanziari (quindi, tale termine passa dal quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, al quarto anno); l’ammissione dell’accertamento sintetico solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato. Ciò a condizione che il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, e che la sua posizione risulti “coerente” con gli specifici indicatori previsti dagli studi di settore.
La scelta degli studi da “premiare”, secondo il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stata condotta tra quelli che hanno indicatori di coerenza economica già approvati e riferibili ad almeno quattro delle seguenti tipologie: efficienza e produttività del fattore lavoro; efficienza e produttività del fattore capitale; efficienza di gestione delle scorte; redditività; struttura; ovvero a tre di esse che contemporaneamente devono prevedere l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.
Federfarma - in una circolare - ha ricordato che sono stati previsti, nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarano, anche per effetto di adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi medesimi (c.d. “contribuenti congrui”): l’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento da parte degli uffici finanziari (quindi, tale termine passa dal quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, al quarto anno); l’ammissione dell’accertamento sintetico solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato. Ciò a condizione che il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, e che la sua posizione risulti “coerente” con gli specifici indicatori previsti dagli studi di settore.
La scelta degli studi da “premiare”, secondo il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stata condotta tra quelli che hanno indicatori di coerenza economica già approvati e riferibili ad almeno quattro delle seguenti tipologie: efficienza e produttività del fattore lavoro; efficienza e produttività del fattore capitale; efficienza di gestione delle scorte; redditività; struttura; ovvero a tre di esse che contemporaneamente devono prevedere l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.
http://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=17292&titolo=Studi-di-settore,-anche-per-farmacisti-%91congrui%92-e-%91coerenti