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POLITICA SANITARIA

Decreto fiscale in Gazzetta: ecco le misure di interesse per la categoria

Scritto da CYBERMED NEWS
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Pubblicato in Gazzetta e in vigore dal 24 ottobre scorso il cosiddetto decreto fiscale  collegato alla manovra di bilancio 2019. Il provvedimento prevede, in primo luogo, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, che diventerà obbligatoria dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400 mila euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti. Alle farmacie, grazie al ruolo, alla correttezza e all’esperienza maturata, è stato consentito di ottemperare a tale obbligo attraverso il sistema Tessera Sanitaria. Per tener conto che l’invio telematico dei corrispettivi non sarà più opzionale ma obbligatorio dal 2020, sono state aggiornate le disposizioni e viene meglio definita l’agevolazione consistente nell’abolizione dei registri Iva. Si chiarisce, infatti, che resta l’obbligo di tenuta del registro degli incassi e dei pagamenti di cui all’articolo 18 comma 2 del DPR 600/1973 e che l’abolizione non opera per coloro che si avvalgono delle disposizioni del successivo comma 5 del medesimo articolo 18.

Tra le altre disposizioni, si segnalano i diversi strumenti per l’attuazione della “pace fiscale” per chiudere i contenziosi con il fisco, la semplificazione degli adempimenti (con particolare riguardo alla fatturazione elettronica) e l’innovazione del processo tributario.
In merito alla fatturazione elettronica, al fine di ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici, la norma attenua, per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, i soli effetti sanzionatori laddove la fattura elettronica sia emessa tardivamente. In particolare, non si applicano sanzioni al contribuente che emette la fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto ma, comunque, entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’Iva (mensile o trimestrale).
Si applica, invece, la sanzione con riduzione dell’80%, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’Iva del periodo successivo. Le attenuazioni previste dalla norma si applicano anche con riferimento al cessionario/committente che abbia erroneamente detratto l’imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione.
 
https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=18131&titolo=Decreto-fiscale-in-Gazzetta-ecco-le-misure-di-interesse-per
 

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