CYBERMED NEWS - Higher Medical Scientifc Information and Research

SALUTE E BENESSERE

Rimpiangere la Lorenzin? La linea procede identica

Written by CYBERMED NEWS
facebook Share on Facebook
vaccini

Nel DDL770 ritroviamo confermato un articolo della legge Lorenzin: il 5-bis - Controversie in materia di riconoscimento del danno da vaccino e somministrazione di farmaci.

Questo recita:

"comma 1. Nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di riconoscimento di indennizzo da vaccinazione di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e ad ogni altra controversia volta al riconoscimento del danno da vaccinazione, nonche' nei procedimenti relativi a controversie aventi ad oggetto domande di autorizzazione alla somministrazione di presunti farmaci non oggetto di sperimentazione almeno di fase 3 e da porre economicamente a carico del Servizio sanitario nazionale o di enti o strutture sanitarie pubblici, e' litisconsorte necessario l'AlFA."

 

Il disegno di legge targato M5S e Lega contiene, infatti, all'Articolo 7, una sorpresa che vi citiamo per intero:

"comma 1. Il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 31 luglio 2017 n. 119, in materia di prevenzione vaccinale è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo Piano nazionale di prevenzione vaccinale di cui all’articolo 2 della presente legge, ad esclusione del comma 3 dell’articolo 4-bis e degli articoli 4-ter, 5-bis, 5-ter, 5-quater"

Ciò significa che la già difficilissima situazione del riconoscimento del danno vaccinale, che abbiamo denunciato qui con la campagna "lasciati soli" diventa chimera.

Ricordate, se dalle vaccinazioni obbligatorie o raccomandate riceverete un danno permanente, la salute non ve la restituirà nessuno; ma oltre a ciò, tutte le incombenze economiche derivanti dalle cure necessarie saranno a vostro carico; centinaia di genitori stanno lottando e urlando, ignorati dal sistema, affinchè queste verità nascoste vengano a galla.

Marco (nome di fantasia) è stato sottoposto dai suoi genitori alle vaccinazioni. Ad un certo punto del suo percorso vaccinale, Marco accusa gravi problemi di salute e... i genitori si recano allo studio del pediatra, il quale li rassicura, “i vaccini non c'entrano nulla”. I genitori allora vanno alla asl, la quale conferma: “i vaccini non c'entrano nulla”, è una coincidenza (in effetti ci stiamo rendendo conto che i vaccini sono, probabilmente, la più frequente causa di coincidenze al mondo!).

Da questo preciso momento in poi, questa famiglia è lasciata sola. Sola ad affrontare il peregrinaggio da un ospedale all’altro, da uno specialista all’altro, per capire COSA è successo a Marco. Sola ogni volta che dalla loro bocca esce quella parola, “vaccino”, perché la prima cosa da fare, a quanto pare, è NEGARE. SEMPRE. TUTTO. Prima si nega, fin dove possibile, poi si fa di tutto per ritardare o rendere vaga una diagnosi, e quando questa infine arriva, spesso è troppo tardi.

Sì, perché sappiate che se vostro figlio, dopo un vaccino, dovesse sentirsi poco bene, avere qualche problema, o avere serissimi e gravissimi problemi, 99 volte su 100, la diagnosi arriverà abbastanza tardi da rendere il riconoscimento della correlazione temporale e causale così difficile da scoraggiare la maggioranza delle persone.

In Italia, infatti, abbiamo due leggi che regolamentano l’indennizzo e il risarcimento del danno vaccinale, la legge 210/92 e la legge 229/05.

Per i più “cocciuti” (o temerari, o coraggiosi), ecco qual è il percorso che si prospetta (ricordiamo sempre che parliamo di una famiglia distrutta, perché a nessuno verrebbe in mente di intraprendere una causa in tribunale per una “banale” reazione avversa. Per quella ci si accontenterebbe di una segnalazione e di un approfondimento sullo stato di salute e sull’eventuale controindicazione a continuare le vaccinazioni… ma questa è un’altra storia).

1. Richiesta di riconoscimento del danno, in prima istanza alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO)

2. Attesa del primo giudizio praticamente sempre negativo, a prescindere da gravità/tempestività del danno.

3. Se negativo, ricorso al Ministero della Salute con tempi di attesa di 2 anni. Risposta, quasi sempre negativa

4. A questo punto si può intentare una causa, istruendo una pratica legale contenente, anche, le motivazioni di contestazione al giudizio, i certificati, la cartella clinica, etc etc.

Dal 2017, con l’entrata in vigore della l.119, in questa causa i genitori avranno come litisconsorte anche l’Aifa.

Da qui in poi, i tempi sono quelli (biblici) della giustizia italiana. E qualora vinciate in giudizio (evento ormai più unico che raro secondo la nostra esperienza), non è quasi mai finita: spesso, il Ministero ricorre a sua volta, fino all’ultimo grado di giudizio. Prima di allora, non potrete chiudere quel doloroso capitolo.

Ci si può ben rendere conto di quanti e quali siano gli scogli da superare – psicologici, emotivi, economici, logistici – per una famiglia che già ha le sue problematiche da affrontare nel quotidiano.

Quale necessità ha spinto questo governo (M5S-Lega) a riconfermare questo accanimento contro chi, credendo nelle vaccinazioni ed affidandosi alla classe medica, ha subìto un danno? Quali motivi spingono un Paese Civile a fare di tutto per non riconoscere e disconoscere i suoi stessi figli, una volta che li ha danneggiati? Certo, gli equi-indennizzi e i risarcimenti sono un costo, un costo che le case farmaceutiche non rimborsano.

Legge 210/92

ARTICOLO 1

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.

A questo link è possibile visionare il testo integrale.

Molto interessante a nostro avviso l’articolo 7:

ARTICOLO 7

1. Ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni, le unità sanitarie locali predispongono e attuano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti di informazione rivolti alla popolazione e in particolare ai donatori e ai soggetti riceventi materiali biologici umani, alle persone da vaccinare e alle persone a contatto.

2. I progetti di cui al comma 1 assicurano una corretta informazione sull'uso dei vaccini, sui possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione e sono prioritariamente rivolti ai genitori, alle scuole ed alle comunità in genere.

3. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, curano la raccolta dei dati conoscitivi sulle complicanze da vaccino, anche al fine di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i metodi di prevenzione.

A voi lettori, qualcuno ha mai dato informazioni sui possibili rischi delle vaccinazioni? Qualcuno vi ha mai parlato della legge 210/92?

Cosa succede oggi agli indennizzati?

A quei soggetti cui è stato riconosciuto un danno grave da vaccino e che dovrebbero dunque ricevere anche un assegno mensile che consenta alla famiglia di accudirli e a loro stessi di condurre una vita “decorosa” (la maggior parte di queste persone verte in gravissime condizioni di salute che portano anche ad affrontare costi non indifferenti).

Il 15 luglio 2015 il Ministro Lorenzin rispondeva ad una interrogazione al Senato sulla quantificazione dei richiedenti indennizzo da vaccinazione e sull’entità degli “arretrati”, il testo completo è disponibile qui.

Alcuni interessanti dati sono emersi da questa interrogazione:

631 sono i beneficiari della 210/92 in quanto riconosciuti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

8.000 sono i titoli da eseguire, cioè arretrati.

Chissà quante migliaia i danneggiati che, in questa lista, non ci finiranno mai. La negazione del danno da vaccino è l’arma più spietata e dolorosa che uno Stato civile possa usare contro i cittadini che ha obbligato ad un trattamento sanitario. Una vergogna che questo governo ha ritenuto opportuno avallare e perpetrare.

http://www.informasalus.it/it/articoli/rimpiangere-lorenzin-linea-identica.php


Related Articles
Category:

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.